PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri, nonché dai sottosegretari di Stato.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.
      L'elezione avviene per appello nominale a seguito di un dibattito sul documento politico-programmatico presentato al Parlamento dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale sono indicate le linee fondamentali della politica che intende seguire.
      Il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.
      Qualora non sia conseguita la maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione, si procede ad una terza votazione dello stesso nominativo nella quale il candidato è eletto se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.
      Se, effettuate le votazioni di cui al quinto comma, non si ottiene la maggioranza necessaria alla elezione, il Presidente della Repubblica presenta altre designazioni a norma del quarto comma.
      Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun candidato risulta eletto, il Presidente della Repubblica scioglie le due Camere».

Art. 2.

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente

 

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del Consiglio dei ministri eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto i ministri. Allo stesso modo può revocarli.
      Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
      Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.
      L'incarico di ministro e di sottosegretario di Stato è incompatibile con l'esercizio del mandato parlamentare. La legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico di Governo».

Art. 3.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
      La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
      La nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica comporta automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio dei ministri e la conseguente decadenza dei ministri in carica.
      Se per qualsiasi altra causa il Presidente del Consiglio dei ministri cessi dalla carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni per l'elezione del successore secondo la procedura di cui all'articolo 92».

 

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Art. 4.

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 70-bis. - Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, restando alla fonte regolamentare la disciplina specifica».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 77 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 77-bis. - Per l'attuazione del proprio programma il Governo può chiedere l'approvazione senza emendamenti di norme legislative, anche di principio, alle Camere.
      La mancata approvazione non comporta obbligo di dimissioni.

 

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      I regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo».

Art. 7.

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 88. - Salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui all'articolo 92, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma».